Selezione e concia di sementi per conto terzi

 

Processi Biologici

 

Processi Convenzionali

Selezione Meccanica Sementi

RUOP IT-08-4539 dell’Emilia Romagna

Ci occupiamo di selezione e trattamento di sementi presso il domicilio dei clienti. I nostri macchinari ci permettono di effettuare lavorazioni di pulitura del seme, preservando le scorte e il seme vergine.

Informativa

Le aziende agricole possono effettuare il reimpiego delle sementi derivanti dalla propria produzione.

Le aziende agricole possono altresì trattare il prodotto raccolto pagando, quando dovuta, una remunerazione al costitutore, da definirsi.

Il trattamento del prodotto deve essere fatto nel rispetto delle normative e delle prescrizioni fitosanitarie in vigore.

E’ FATTO DIVIETO DI COMMERCIALIZZARE TALE PRODUZIONE.

L’impresa CREMASCHI SEMENTI DI CREMASCHI SIMONE è autorizzata ad esercitare l’attività di “lavorazione, selezione, concia e confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con impiego di selezionatori mobili”, direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata, subordinandola al rispetto delle prescrizioni fitosanitarie.

L’impresa CREMASCHI SEMENTI NON EFFETTUA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI.

Link all’autorizzazione

Impresa: Cremaschi Sementi di Cremaschi Simone – RUOP IT-08-4539 dell’Emilia Romagna

Link alla gazzetta ufficiale con il nuovo DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 20. contenente le norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento

(UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

 

GU Serie Generale n.215 del 15-09-2018 – Gazzetta Ufficiale

REGOLAMENTO (CE) N. 2100/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 (estratto)
Articolo 14
Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali

1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del
raccolto che hanno ottenuto
piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

3. Nelle norme di applicazione ai sensi dell’articolo 114 sono stabilite, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare
i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore, in base ai seguenti criteri:

  •  non vi sono restrizioni quantitative a livello di azienda agricola nei limiti delle esigenze della stessa;
  •  il prodotto del raccolto può essere trattato, per essere piantato, dall’agricoltore stesso o da servizi messi a sua disposizione, fatte salve alcune restrizioni in materia di organizzazione della lavorazione di detto prodotto del raccolto che possono essere stabilite dagli Stati membri, in particolare per assicurare l’identità del prodotto sottoposto a trattamento con quello risultante da tale operazione;
  •  i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare;

per piccoli agricoltori si intendono:

  •  nel caso delle specie vegetali di cui al paragrafo 2 dell’articolo 2 cui si applica il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un sistema di sostegno ai produttori di taluni
    seminativi (4), gli agricoltori che non coltivano vegetali su una superficie più ampia di quella che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali; per il calcolo della superficie si applica l’articolo 8,
    paragrafo 2 del citato regolamento;
  •  nel caso delle altre specie vegetali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli agricoltori che soddisfano opportuni criteri paragonabili;
  •  agli altri agricoltori viene richiesta un’equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa
    varietà nella stessa zona;
    l’esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la varietà
    in questione;
  •  il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo o delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo è di esclusiva responsabilità dei titolari; nell’organizzare detto controllo essi non
    possono prevedere un’assistenza da parte di organi ufficiali;
  •  le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; le informazioni pertinenti possono altresì essere fornite da organi ufficiali che
    partecipano al controllo della produzione agricola, qualora dette informazioni siano state raccolte nel normale espletamento delle loro funzioni, senza oneri amministrativi o finanziari supplementari. Queste disposizioni
    lasciano impregiudicata, per quanto concerne i dati personali, la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione degli individui rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.